Art. 28
Obbligo generale di conformità
In vigore dal 2 lug 2025
Obbligo generale di conformità
1. Entro un anno dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’, paragrafo 3, i gestori di SPIS si adeguano ai requisiti imposti dal presente regolamento.
2. I gestori di SPIS cooperano, su base continuativa, con l’autorità competente e assicurano la conformità dello SPIS che gestiscono ai requisiti stabiliti agli articoli da 8 a 27 e all’, anche in termini di complessiva efficacia delle loro regole, procedure, processi e quadri. I gestori di SPIS collaborano inoltre con l’autorità competente per agevolare il più ampio obiettivo di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
3. Se una succursale è identificata come gestore dello SPIS e il rispetto di un obbligo ai sensi del presente regolamento necessita del coinvolgimento del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente, ovvero dipende dal coinvolgimento di quest’ultimo, l’obbligo è inteso come un obbligo per la succursale di dimostrare la conformità nei confronti dell’autorità competente attraverso le azioni e i processi a livello del pertinente soggetto giuridico.
Storico versioni
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