Art. 22 · Esternalizzazione

Art. 22

Esternalizzazione

In vigore dal 2 lug 2025
Esternalizzazione 1.   Il gestore dello SPIS è sempre responsabile del rispetto dfel presente regolamento in riferimento a eventuali funzioni, operazioni e/o servizi esternalizzati relativi alla gestione dello SPIS. 2.   Il gestore dello SPIS garantisce che l’esternalizzazione non pregiudichi la sua capacità di rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento e non comporti una delega, espressa o implicita, al prestatore di servizi esternalizzati della responsabilità del gestore dello SPIS per quanto riguarda il rispetto dei requisiti del presente regolamento. 3.   Il gestore dello SPIS, in caso di esternalizzazione a un terzo o a un soggetto infragruppo, conclude accordi contrattuali per iscritto con il prestatore di servizi esternalizzati. Le disposizioni degli accordi contrattuali devono quanto meno: a) assicurare che il gestore dello SPIS possa rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento, da una diversa normativa applicabile, dai requisiti regolamentari e dai contratti; b) includere una descrizione chiara e precisa delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi esternalizzati, delle funzioni del prestatore di servizi esternalizzati, nonché dell’assegnazione dei diritti e degli obblighi delle parti degli accordi contrattuali; c) garantire il diritto dell’autorità competente pertinente di esercitare i propri poteri a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e, nel caso di esternalizzazioni relative alle funzioni, alle operazioni e/ ai servizi essenziali dello SPIS come individuati all’, paragrafo 4, garantire anche i diritti dell’autorità competente pertinente di esercitare i propri poteri in base all’, paragrafo 1, lettere b) e c) del presente regolamento; d) precisare se è consentita la subesternalizzazione delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi essenziali dello SPIS e le condizioni che si applicherebbero in tali casi, le quali garantiscono che il gestore dello SPIS rispetti i requisiti del presente regolamento; e) assicurare il diritto del gestore dello SPIS di risolvere l’accordo contrattuale in caso di violazioni significative di leggi, regolamenti o clausole contrattuali e se non è possibile garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. 4.   Il gestore dello SPIS dispone di un quadro di esternalizzazione integrato per individuare, monitorare e gestire efficacemente i rischi derivanti da eventuali esternalizzazioni e per tutto il suo ciclo di vita. Il gestore dello SPIS predispone inoltre una strategia di esternalizzazione che tiene conto della tolleranza al rischio del gestore dello SPIS. 5.   Il quadro di esternalizzazione di cui al paragrafo 4 deve quanto meno consentire al gestore dello SPIS di: a) valutare i rischi che possono derivare dall’esternalizzazione, compresi eventuali rischi di concentrazione e i rischi connessi al subappalto, prima della firma di eventuali accordi contrattuali; b) individuare e gestire efficacemente i rischi connessi all’eventuale esternalizzazione delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi essenziali dello SPIS; c) garantire la valutazione di eventuali conflitti di interessi relativi alle funzioni, alle operazioni e/o ai servizi esternalizzati; d) avvalersi dei diritti di revisione necessari per valutare i rischi di esternalizzazione associati e per rispettare gli obblighi normativi. Ciò deve includere un piano per le revisioni interne e le ispezioni del prestatore di servizi esternalizzati relative alle funzioni, alle operazioni e/o ai servizi essenziali dello SPIS. 6.   Il gestore dello SPIS assicura che l’esternalizzazione non comprometta l’efficacia e la solidità del funzionamento dello SPIS e la solidità dei suoi sistemi, delle sue politiche, dei suoi controlli interni e delle relative procedure. 7.   In caso di esternalizzazioni relative alle funzioni, alle operazioni e/o ai servizi critici dello SPIS come individuati all’, paragrafo 4, un gestore dello SPIS elabora e mantiene una strategia di uscita che non comprometta le operazioni dello SPIS. 8.   L’Eurosistema elabora orientamenti non vincolanti rivolti ai gestori dello SPIS in merito ai requisiti relativi all’esternalizzazione. Tali orientamenti sono resi disponibili dalla BCE sul proprio sito Internet.
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