Art. 10 · Quadro per la gestione integrata dei rischi

Art. 10

Quadro per la gestione integrata dei rischi

In vigore dal 2 lug 2025
Quadro per la gestione integrata dei rischi 1.   Il gestore dello SPIS istituisce e mantiene un solido quadro per la gestione del rischio al fine di identificare, misurare, monitorare e gestire in modo integrato la gamma dei rischi insorti nello SPIS o quelli a cui il medesimo è esposto. Il quadro per la gestione del rischio è soggetto a revisione almeno con periodicità annuale. Il quadro per la gestione del rischio: a) comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS e strumenti adeguati di gestione del rischio; b) attribuisce competenze e responsabilità per decisioni inerenti al rischio; c) disciplina il processo decisionale in situazioni di emergenza relative allo SPIS, compresi gli sviluppi nei mercati finanziari potenzialmente pregiudizievoli per la liquidità del mercato e per la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri la cui moneta è l’euro in cui hanno sede il gestore dello SPIS o uno dei suoi partecipanti. 2.   Il gestore dello SPIS incentiva i partecipanti e, se del caso, i loro clienti a gestire e limitare i rischi che essi possono determinare per lo SPIS o a cui questo li espone. Per quanto concerne i partecipanti tali incentivi comprendono un regime di sanzioni finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive e/o accordi di ripartizione delle perdite. 3.   Il gestore dello SPIS rivede con periodicità almeno annuale i rischi rilevanti che genera nei confronti di altri soggetti o quelli in cui incorre per causa loro, ivi compresi, tra gli altri, altre IMF, banche di regolamento, fornitori di liquidità e prestatori di servizi per effetto di interdipendenze. Il gestore dello SPIS sviluppa strumenti di gestione del rischio robusti e proporzionati al livello di rischio riscontrato. 4.   Il gestore dello SPIS definisce le funzioni, le operazioni e i servizi critici dello SPIS. Il gestore dello SPIS individua specifici scenari suscettibili di pregiudicarne la capacità di continuare a effettuare tali operazioni e prestare tali servizi e verifica l’efficacia di tutte le opzioni finalizzate al risanamento e, ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, a un’ordinata liquidazione. Esso riesamina le operazioni e i servizi critici dello SPIS con periodicità almeno annuale. Sulla base di tale valutazione, il gestore dello SPIS elabora un piano sostenibile finalizzato al risanamento dello SPIS e, ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, alla sua ordinata liquidazione. Il piano di risanamento e di ordinata liquidazione indica, tra l’altro, in modo sintetico e concreto, le principali strategie di risanamento e di ordinata liquidazione, ribadisce le operazioni e i servizi critici dello SPIS e descrive le misure necessarie ad attuare le principali strategie. Il gestore dello SPIS, se del caso, fornisce alle autorità interessate le informazioni necessarie ai fini della pianificazione della risoluzione.
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