Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 e ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 and 7307 99 80 98) e originari della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica di Corea TK Corporation, 1499-1, Songjeong-Dong, Gangseo-Gu, Busan 32,4 % C066 Tutte le altre società 44,0 % C999 Malaysia Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan 59,2 % A324 Pantech Steel Industries Sdn Bhd 49,9 % A961 Tutte le altre società 75,0 % A999 Federazione russa Tutte le società 23,8 % _ 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa nel periodo compreso tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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