Art. 8 · Registrazione delle autorità nel sistema centrale

Art. 8

Registrazione delle autorità nel sistema centrale

In vigore dal 2 lug 2025
Registrazione delle autorità nel sistema centrale 1.   Se un’autorità di uno Stato membro non è registrata nel sistema centrale, gli utenti che la rappresentano ne richiedono la registrazione, forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti su tale autorità e indicano se si tratta di un’autorità competente o di un’autorità coinvolta nelle ispezioni. 2.   Entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta, la Commissione verifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e intraprende una delle azioni seguenti: a) registra l’autorità, la autorizza ad agire ricoprendo uno o più ruoli di cui all’, paragrafi 3 e 4, e autorizza il primo utente a rappresentarla; b) chiede informazioni aggiuntive; c) rifiuta la registrazione. 3.   Entro tre giorni lavorativi la Commissione riesamina le informazioni aggiuntive ricevute a norma del paragrafo 2, lettera b), e intraprende una delle azioni seguenti: a) registra l’autorità, la autorizza ad agire ricoprendo uno o più ruoli di cui all’, paragrafi 3 e 4, e autorizza il primo utente a rappresentarla; b) rifiuta la registrazione. 4.   La Commissione informa l’autorità della propria decisione in merito alla registrazione entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 o entro tre giorni lavorativi da quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 5.   Se la Commissione ha autorizzato il primo utente a rappresentare l’autorità in questione, l’utente autorizzato deve essere un utente master. 6.   Se un’autorità competente di un paese terzo non collegato al sistema centrale non è registrata nel sistema centrale, la Commissione la registra entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta. La richiesta di registrazione deve essere presentata dall’autorità competente dello Stato membro che, nel contesto di una notifica, agirebbe in qualità di autorità competente di spedizione, transito o destinazione. L’autorità competente di tale Stato membro contatta la Commissione su richiesta dell’operatore che intende esportare rifiuti verso il paese terzo in questione o importare da tale paese terzo, e garantisce la correttezza delle informazioni fornite alla Commissione.
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