Art. 7 · Registrazione degli operatori e dei siti nel sistema centrale

Art. 7

Registrazione degli operatori e dei siti nel sistema centrale

In vigore dal 2 lug 2025
Registrazione degli operatori e dei siti nel sistema centrale 1.   Se un operatore o uno dei suoi siti coinvolti nella spedizione di rifiuti non è registrato nel sistema centrale, l’utente che lo rappresenta fornisce all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede legale l’operatore in questione i dati di cui all’allegato II, parte E, punto 2, relativi all’operatore e chiede che l’operatore o il sito in questione sia registrato nel sistema centrale. 2.   Entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente di cui al medesimo paragrafo verifica le informazioni ricevute e intraprende una delle azioni seguenti: a) registra l’operatore o il suo sito e autorizza il primo utente a rappresentare l’operatore o il sito; b) chiede informazioni aggiuntive; c) rifiuta la registrazione. 3.   Entro tre giorni lavorativi l’autorità competente di cui al paragrafo 1 riesamina le informazioni aggiuntive ricevute a norma del paragrafo 2, lettera b), e intraprende una delle azioni seguenti: a) registra l’operatore o il suo sito e autorizza il primo utente a rappresentare l’operatore o il sito; b) rifiuta la registrazione. 4.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa l’operatore o il suo sito dell’azione intrapresa a norma del paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, o entro tre giorni lavorativi da quando riceve le informazioni aggiuntive a norma del paragrafo 2, lettera b). Se rifiuta la registrazione dell’operatore o del suo sito, l’autorità competente informa l’utente che l’ha richiesta dei motivi del rifiuto. 5.   Se l’autorità competente di cui al paragrafo 1 autorizza il primo utente a rappresentare l’operatore o il sito in questione, l’utente autorizzato deve essere un utente master. 6.   Se un operatore con sede in un paese terzo non collegato al sistema centrale non è registrato nel sistema centrale, l’autorità competente dello Stato membro che, nel contesto di una notifica, agirebbe in qualità di autorità competente di spedizione o di destinazione registra l’operatore in questione nel sistema centrale. La registrazione è effettuata su richiesta dell’operatore che intende agire in qualità di notificatore o impianto che riceve i rifiuti, registrando nel sistema centrale i dati di cui all’allegato II, parte E, punto 2 relativi all’operatore. 7.   Al momento della registrazione degli operatori nel sistema centrale, le autorità competenti si limitano a verificare se l’operatore in questione esiste e se l’utente che afferma di rappresentarlo è autorizzato a farlo. Al momento della registrazione del sito di un operatore nel sistema centrale, l’autorità competente, oltre alle informazioni di cui al primo comma, verifica se il sito è effettivamente collegato all’operatore in questione. 8.   Gli Stati membri che hanno più autorità competenti stabiliscono norme sulla ripartizione delle competenze tra le autorità che registrano nel sistema centrale gli operatori con sede legale nel territorio dello Stato membro in questione. 9.   Se in uno Stato membro ci sono più autorità competenti, l’utente che rappresenta un operatore con sede legale nel territorio di tale Stato membro indica quale delle autorità competenti sia responsabile della registrazione dell’operatore ai sensi delle norme nazionali applicabili di cui al paragrafo 8.
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