Art. 4 · Dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale

Art. 4

Dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale

In vigore dal 2 lug 2025
Dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale 1.   Entro il 3 febbraio 2026, le autorità competenti dichiarano alla Commissione le modalità di accesso al sistema centrale da parte loro e degli utenti che rappresentano gli operatori con sede legale nel loro Stato membro. Ai fini di tale dichiarazione le autorità competenti compilano il modulo che figura nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Dopo la data di cui al paragrafo 1, un’autorità competente può modificare la dichiarazione, nel qual caso trasmette alla Commissione la dichiarazione riveduta. Le nuove norme sulle modalità di accesso al sistema centrale indicate nella dichiarazione riveduta iniziano ad applicarsi 20 giorni lavorativi dopo la trasmissione di quest’ultima, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli , a meno che l’autorità competente non indichi nella dichiarazione riveduta una data specifica successiva. 3.   Un’autorità competente può indicare nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 che usa il proprio sistema locale solo ai fini dello scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti: a) le spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157; b) le spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157; c) l’approvazione e il respingimento delle richieste di autorizzazione preventiva degli impianti di recupero e la revoca delle autorizzazioni preventive, di cui all’, paragrafi 8 e 10, del regolamento (UE) 2024/1157. 4.   Se un’autorità competente include nella propria dichiarazione l’indicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il sistema locale che gestisce non deve necessariamente rispettare le seguenti prescrizioni del presente regolamento: a) , paragrafi 5 e 12, , paragrafo 5, e se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; b) , paragrafi 5 e 12, , paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 8, , , paragrafi da 5 a 11, 13 e 14, se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; c) , , paragrafi 5 e 12, , , , paragrafi 2, 3 e da 5 a 14, se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
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