Art. 26
Altri obblighi delle autorità competenti
In vigore dal 2 lug 2025
Altri obblighi delle autorità competenti
1. Le autorità competenti forniscono alla Commissione, entro il 3 giugno 2026, un elenco degli impianti ai quali hanno rilasciato autorizzazioni preventive a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) indicando le informazioni seguenti:
a)
il nome, il numero di identificazione principale e l’indirizzo dell’impianto;
b)
il nome e l’indirizzo del sito, se applicabile;
c)
il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE per i quali è rilasciata l’autorizzazione preventiva;
d)
il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i rifiuti per i quali è rilasciata l’autorizzazione preventiva e il quantitativo totale di rifiuti oggetto di autorizzazione preventiva;
e)
la data di fine validità dell’autorizzazione preventiva;
f)
il periodo di validità dell’autorizzazione preventiva a norma dell’articolo 85, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1157;
g)
una copia della decisione sull’autorizzazione preventiva.
2. Le autorità competenti informano senza indebito ritardo gli operatori soggetti alla loro giurisdizione in merito agli aspetti seguenti:
a)
il contenuto della dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, comprese eventuali modifiche, e l’obbligo di usare un sistema locale per accedere al sistema centrale;
b)
l’obbligo di accedere al sistema centrale tramite una GUI a decorrere da una determinata data di cui all’, paragrafo 9;
c)
il completamento con esito positivo delle prove di cui all’, paragrafo 8, e l’obbligo di accedere al sistema centrale attraverso il sistema locale a decorrere da una determinata data di cui all’, paragrafo 11.
3. Le autorità competenti forniscono alla Commissione gli indirizzi e-mail dei punti di contatto responsabili per il funzionamento del sistema locale o, se accedono al sistema centrale tramite una GUI, gli indirizzi e-mail dei punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica a norma del regolamento (UE) 2024/1157.
4. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori con sede legale nel loro Stato membro possano rivolgere loro qualsiasi domanda sull’uso dei sistemi o dei software, anche organizzando una funzione di helpdesk e offrendo formazioni sull’uso del sistema.
Storico versioni
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