Art. 24
Conservazione dei dati personali
In vigore dal 2 lug 2025
Conservazione dei dati personali
1. I sistemi o i software conservano i dati personali provenienti dalle informazioni e dai documenti scambiati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 per cinque anni come segue:
a)
nel contesto di una notifica, dalla data di trasmissione di un certificato nei sistemi o nei software conformemente all’, paragrafo 4, o all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157;
b)
nel contesto di una notifica generale, dalla data di trasmissione dell’ultimo certificato nei sistemi o nei software conformemente all’, paragrafo 4 o all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157;
c)
nel contesto di un documento di cui all’allegato VII, dalla data di trasmissione di un certificato nei sistemi o nei software conformemente all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1157.
2. Se i certificati di cui al paragrafo 1 non sono rilasciati al più tardi un anno dopo la scadenza dei termini di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1157, i sistemi o i software conservano i dati personali provenienti dalle informazioni e dai documenti scambiati a norma dell’, paragrafo 1 del medesimo regolamento per i seguenti periodi:
a)
dieci anni dalla data in cui una notifica è stata trasmessa nei sistemi o nei software;
b)
cinque anni dalla data in cui il documento di cui all’allegato VII è stato trasmesso nei sistemi o nei software.
3. Se non tutte le autorità competenti interessate hanno autorizzato la notifica, i sistemi o i software conservano i dati personali provenienti dalle informazioni e dai documenti scambiati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 per cinque anni dalla data in cui una notifica è stata trasmessa nei sistemi o nei software.
4. I dati, le informazioni e i documenti contenenti dati personali conservati dalle autorità coinvolte nelle ispezioni ai fini dell’applicazione della legge, di cui all’, paragrafo 6, sono conservati solo il tempo necessario a tal fine conformemente alla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1290:oj#art-24