Art. 20 · Scambio reciproco e sincronizzazione dei dati

Art. 20

Scambio reciproco e sincronizzazione dei dati

In vigore dal 2 lug 2025
Scambio reciproco e sincronizzazione dei dati 1.   Lo scambio di dati tra il sistema centrale e i sistemi locali o i software deve essere reciproco. 2.   La sincronizzazione dei dati inseriti in un sistema è effettuata dopo ciascuna operazione di cui all’allegato II, parti da A a E, e in ogni caso almeno ogni 12 ore. 3.   Il presente articolo non si applica ai sistemi di ispezione e ai software che interagiscono col sistema centrale solo per estrarre informazioni e documenti.
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