Art. 20
Scambio reciproco e sincronizzazione dei dati
In vigore dal 2 lug 2025
Scambio reciproco e sincronizzazione dei dati
1. Lo scambio di dati tra il sistema centrale e i sistemi locali o i software deve essere reciproco.
2. La sincronizzazione dei dati inseriti in un sistema è effettuata dopo ciascuna operazione di cui all’allegato II, parti da A a E, e in ogni caso almeno ogni 12 ore.
3. Il presente articolo non si applica ai sistemi di ispezione e ai software che interagiscono col sistema centrale solo per estrarre informazioni e documenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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