Art. 16 · Impianti titolari di autorizzazione preventiva

Art. 16

Impianti titolari di autorizzazione preventiva

In vigore dal 2 lug 2025
Impianti titolari di autorizzazione preventiva 1.   I sistemi devono consentire alle autorità competenti di trasmettere le seguenti informazioni relative agli impianti titolari di autorizzazione preventiva di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1157: a) nome e indirizzo dell’impianto e numero di identificazione principale dell’operatore di tale impianto; b) nome e indirizzo del sito, se del caso; c) il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE per le operazioni di recupero per le quali è rilasciata l’autorizzazione preventiva; d) il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali è rilasciata l’autorizzazione preventiva e il quantitativo totale di tali rifiuti oggetto di autorizzazione preventiva; e) le date di inizio e fine validità dell’autorizzazione preventiva; f) informazioni sull’eventuale revoca totale o parziale dell’autorizzazione preventiva, e data a decorrere dalla quale la revoca ha effetto; g) copia della decisione sull’autorizzazione preventiva. 2.   I sistemi mettono le informazioni di cui al paragrafo 1 a disposizione di tutti gli utenti. 3.   I sistemi e i software devono consentire ai notificatori di indicare, quando trasmettono la notifica, se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva. Se il notificatore indica che la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i sistemi applicano le procedure di cui all’, paragrafi 12 e da 14 a 16, del regolamento (UE) 2024/1157. L’autorità competente interessata può rifiutarsi di applicare tali procedure, nel qual caso i sistemi consentono alle autorità competenti di dare informazioni sul rifiuto.
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