Art. 15
Numero di notifica, numero del documento di cui all’allegato VII, numero del documento di movimento
In vigore dal 2 lug 2025
Numero di notifica, numero del documento di cui all’allegato VII, numero del documento di movimento
1. Prima che un notificatore trasmetta una notifica per le spedizioni che hanno inizio nell’Unione, il sistema o il software che utilizza devono consentire di generare un numero di notifica conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Perché il sistema o il software possa generare il numero di notifica di cui al paragrafo 1, il notificatore deve fornire le informazioni seguenti:
a)
il proprio nome, indirizzo e numero di identificazione principale;
b)
nome e indirizzo del sito, se applicabile;
c)
paese di spedizione;
d)
autorità competente di spedizione.
3. Se il paese di spedizione è uno Stato membro, il numero di notifica delle spedizioni deve possedere le seguenti caratteristiche:
a)
essere unico;
b)
essere preceduto dal codice dell’autorità competente di spedizione interessata, di cui all’, paragrafo 8;
c)
indicare dopo il prefisso le ultime due cifre dell’anno civile in cui è stato generato;
d)
essere composto da 12 caratteri;
e)
se il numero è generato nel sistema centrale, l’ultimo carattere aggiuntivo deve essere la lettera «i»;
f)
non contenere spazi vuoti, lettere diverse da quelle di cui alle lettere b) ed e), segni di interpunzione o altri simboli.
4. Se i rifiuti sono importati nell’Unione o vi transitano da e verso paesi terzi, i sistemi o i software devono svolgere le funzioni seguenti:
a)
verificare se il numero di notifica è conforme al paragrafo 3, lettera a);
b)
consentire agli utenti che trasmettono tutte le informazioni pertinenti al sistema a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 57 o dell’articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1157 di introdurre nel sistema che utilizzano il numero di notifica attribuito dall’autorità competente di spedizione.
5. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica all’attribuzione dei numeri ai documenti di cui all’allegato VII con le seguenti modifiche:
a)
quando viene trasmesso un documento di cui all’allegato VII viene generato un numero di documento di cui all’allegato VII;
b)
ciascun numero di documento di cui all’allegato VII è composto dal prefisso «GLW» seguito dal codice del paese di spedizione di cui all’, paragrafo 8, lettera b), del presente regolamento, e dalle ultime due cifre dell’anno civile in cui è stato trasmesso il documento;
c)
il numero del documento di cui all’allegato VII è composto da 16 caratteri;
d)
la sigla «GLW» e il codice del paese dovrebbero essere separati da un punto.
6. Per le spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2024/1157 che hanno inizio nell’Unione, i sistemi o i software assegnano un numero di documento di movimento non appena viene trasmesso un documento di movimento. Il numero del documento di movimento deve avere le seguenti caratteristiche:
a)
essere unico;
b)
iniziare con il numero di notifica del documento di notifica in base al quale viene preparato il documento di movimento;
c)
il numero di notifica deve essere seguito dal numero di serie del documento di movimento di cui alla casella 2 dell’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157;
d)
i numeri di cui alle lettere b) e c) devono essere separati da un punto;
e)
non contenere spazi vuoti, segni di interpunzione, lettere diverse da quelle di cui alla lettera b) o simboli diversi da quelli di cui alla lettera d).
Al momento della trasmissione di un documento di movimento, i sistemi o i software assegnano un numero di serie a tale documento. Il numero di serie è composto da 6 cifre. Ove opportuno, è preceduto da uno più zeri.
7. Se i rifiuti sono importati nell’Unione o vi transitano da e verso paesi terzi, i sistemi devono svolgere le funzioni seguenti:
a)
verificare se il numero del documento di movimento è conforme al paragrafo 6, lettera a);
b)
consentire al notificatore di inserire il numero del documento di movimento assegnato dall’autorità competente di spedizione nel paese terzo in conformità delle proprie norme nazionali nel sistema che il notificatore utilizza.
8. Se i rifiuti sono importati nell’Unione o vi transitano da e verso paesi terzi e non esistono norme nazionali sulla struttura e l’assegnazione dei numeri dei documenti di movimento nel paese di spedizione, per cui al documento di movimento non è stato attribuito alcun numero, il notificatore inserisce il numero del documento di movimento nel sistema che sta usando conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6.
9. Il numero di notifica, il numero del documento di cui all’allegato VII e il numero del documento di movimento non devono essere riutilizzati, nemmeno se la notifica, il documento di cui all’allegato VII o il documento di movimento trasmessi sono stati annullati, ritirati o invalidati in altro modo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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