Art. 14 · Autenticazione dei documenti

Art. 14

Autenticazione dei documenti

In vigore dal 2 lug 2025
Autenticazione dei documenti 1.   Tutti i sistemi e i software richiedono agli utenti di autenticare i documenti o elementi seguenti: a) per quanto riguarda il notificatore: i) il documento di notifica al momento della trasmissione a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1157 o al momento della trasmissione di informazioni e documentazione aggiuntive a norma dell’, paragrafi 3 e 8, del medesimo regolamento; ii) il documento di movimento di cui all’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157 («documento di movimento»), compilato conformemente all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento; iii) una richiesta di modificare i dettagli o le condizioni riguardanti una spedizione a norma dell’, paragrafo 1, del suddetto regolamento; b) per quanto riguarda l’autorità competente: i) le informazioni che chiede o fornisce a norma dell’, paragrafi 1, da 4 a 7, 9, 10 e 11 o 12 del regolamento (UE) 2024/1157, o il suo avviso di ricevimento, se opportuno; ii) qualsiasi decisione relativa a una notifica a norma dell’ o dell’, paragrafo 2, del suddetto regolamento; c) per quanto riguarda l’impianto verso il quale sono spediti i rifiuti oggetto di una notifica autorizzata: i) la conferma del ricevimento dei rifiuti a norma dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2024/1157; ii) ove opportuno, i certificati al momento della trasmissione a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 6, del suddetto regolamento; d) per quanto riguarda la persona che organizza la spedizione: i) la trasmissione del modulo che figura nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157 («documento di cui all’allegato VII»); ii) il trasferimento di rifiuti a un vettore; e) per quanto riguarda l’impianto verso cui sono spediti i rifiuti cui si applica l’ del regolamento (UE) 2024/1157: i) la conferma di ricevimento dei rifiuti a norma dell’, paragrafo 8, del suddetto regolamento; ii) ove opportuno, i certificati al momento della trasmissione a norma dell’, paragrafo 9, del suddetto regolamento; f) per quanto riguarda il vettore: la presa in carico dei rifiuti che trasporta conformemente alla casella 8 del documento di movimento o alla casella 5 del documento di cui all’allegato VII; g) per quanto riguarda il destinatario: la conferma di ricevimento dei rifiuti conformemente alla casella 17 del documento di movimento o alla casella 13 del documento di cui all’allegato VII; h) per quanto riguarda il produttore iniziale di rifiuti: la trasmissione del documento di notifica a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157 e del documento di cui all’allegato VII a norma dell’, paragrafo 4, di tale regolamento. 2.   L’autenticazione di cui al paragrafo 1 deve fornire le seguenti informazioni: a) data e ora dell’autenticazione, secondi compresi, e fuso orario; b) nome e cognome dell’utente che effettua l’autenticazione; c) ruolo dell’utente che effettua l’autenticazione dei documenti all’interno dell’autorità competente o per conto dell’operatore, a seconda dei casi. 3.   Tutti i sistemi e i software si scambiano le informazioni di cui al paragrafo 2 conformemente all’. 4.   Tutti i sistemi e i software registrano e conservano i log di audit contenenti le informazioni di cui al paragrafo 2 e forniscono tali log su richiesta delle autorità.
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