Art. 14
Autenticazione dei documenti
In vigore dal 2 lug 2025
Autenticazione dei documenti
1. Tutti i sistemi e i software richiedono agli utenti di autenticare i documenti o elementi seguenti:
a)
per quanto riguarda il notificatore:
i)
il documento di notifica al momento della trasmissione a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1157 o al momento della trasmissione di informazioni e documentazione aggiuntive a norma dell’, paragrafi 3 e 8, del medesimo regolamento;
ii)
il documento di movimento di cui all’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157 («documento di movimento»), compilato conformemente all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
iii)
una richiesta di modificare i dettagli o le condizioni riguardanti una spedizione a norma dell’, paragrafo 1, del suddetto regolamento;
b)
per quanto riguarda l’autorità competente:
i)
le informazioni che chiede o fornisce a norma dell’, paragrafi 1, da 4 a 7, 9, 10 e 11 o 12 del regolamento (UE) 2024/1157, o il suo avviso di ricevimento, se opportuno;
ii)
qualsiasi decisione relativa a una notifica a norma dell’ o dell’, paragrafo 2, del suddetto regolamento;
c)
per quanto riguarda l’impianto verso il quale sono spediti i rifiuti oggetto di una notifica autorizzata:
i)
la conferma del ricevimento dei rifiuti a norma dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2024/1157;
ii)
ove opportuno, i certificati al momento della trasmissione a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 6, del suddetto regolamento;
d)
per quanto riguarda la persona che organizza la spedizione:
i)
la trasmissione del modulo che figura nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157 («documento di cui all’allegato VII»);
ii)
il trasferimento di rifiuti a un vettore;
e)
per quanto riguarda l’impianto verso cui sono spediti i rifiuti cui si applica l’ del regolamento (UE) 2024/1157:
i)
la conferma di ricevimento dei rifiuti a norma dell’, paragrafo 8, del suddetto regolamento;
ii)
ove opportuno, i certificati al momento della trasmissione a norma dell’, paragrafo 9, del suddetto regolamento;
f)
per quanto riguarda il vettore: la presa in carico dei rifiuti che trasporta conformemente alla casella 8 del documento di movimento o alla casella 5 del documento di cui all’allegato VII;
g)
per quanto riguarda il destinatario: la conferma di ricevimento dei rifiuti conformemente alla casella 17 del documento di movimento o alla casella 13 del documento di cui all’allegato VII;
h)
per quanto riguarda il produttore iniziale di rifiuti: la trasmissione del documento di notifica a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157 e del documento di cui all’allegato VII a norma dell’, paragrafo 4, di tale regolamento.
2. L’autenticazione di cui al paragrafo 1 deve fornire le seguenti informazioni:
a)
data e ora dell’autenticazione, secondi compresi, e fuso orario;
b)
nome e cognome dell’utente che effettua l’autenticazione;
c)
ruolo dell’utente che effettua l’autenticazione dei documenti all’interno dell’autorità competente o per conto dell’operatore, a seconda dei casi.
3. Tutti i sistemi e i software si scambiano le informazioni di cui al paragrafo 2 conformemente all’.
4. Tutti i sistemi e i software registrano e conservano i log di audit contenenti le informazioni di cui al paragrafo 2 e forniscono tali log su richiesta delle autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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