Art. 12 · Protocollo per lo scambio di dati

Art. 12

Protocollo per lo scambio di dati

In vigore dal 2 lug 2025
Protocollo per lo scambio di dati 1.   I sistemi locali usano il protocollo per lo scambio di dati illustrato nell’allegato II per tutte le operazioni pertinenti di cui all’, paragrafo 1. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 4, i software usano il protocollo per lo scambio di dati illustrato nell’allegato II per le operazioni pertinenti.
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