Art. 11 · Processo di prova dell’interoperabilità

Art. 11

Processo di prova dell’interoperabilità

In vigore dal 2 lug 2025
Processo di prova dell’interoperabilità 1.   I sistemi locali devono poter eseguire le operazioni di cui all’allegato II, conformemente ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2.   Se nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente indica che accede al sistema centrale tramite un’API per quanto riguarda le azioni riportate in appresso, il sistema locale che gestisce deve poter eseguire le operazioni seguenti: a) per quanto riguarda la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157, tutte le operazioni contrassegnate come «PIC» nella colonna «Procedura di spedizione dei rifiuti» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; b) per quanto riguarda la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157, tutte le operazioni contrassegnate come «Allegato VII» nella colonna «Procedura di spedizione dei rifiuti» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; c) per quanto riguarda la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca dell’autorizzazione preventiva per gli impianti, tutte le operazioni contrassegnate come «Per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva» nella colonna «Commenti» della tabella all’allegato III del presente regolamento. 3.   Se nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente dichiara di accedere al sistema centrale tramite un’API, si applicano le regole seguenti: a) se l’autorità competente agisce in qualità di autorità competente di spedizione, il sistema locale che gestisce: i) deve eseguire tutte le operazioni contrassegnate come «AC» e «AC di spedizione» nella colonna «Ruolo dell’utente che esegue l’operazione» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; ii) non deve necessariamente eseguire le operazioni contrassegnate come «AC di transito» o «AC di destinazione» nella colonna «Ruolo dell’utente che esegue l’operazione» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; b) se l’autorità competente agisce in qualità di autorità competente di transito, il sistema locale che gestisce: i) deve eseguire tutte le operazioni contrassegnate come «AC» o «AC di transito» nella colonna «Ruolo dell’utente che esegue l’operazione» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; ii) non deve necessariamente eseguire le operazioni contrassegnate come «AC di spedizione» o «AC di destinazione» nella colonna «Ruolo dell’utente che esegue l’operazione» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; c) se l’autorità competente agisce in qualità di autorità competente di destinazione, il sistema locale che gestisce: i) deve a eseguire tutte le operazioni contrassegnate come «AC» o «AC di destinazione» nella colonna «Ruolo dell’utente che esegue l’operazione» nella tabella all’allegato III del presente regolamento; ii) non deve necessariamente eseguire le operazioni contrassegnate come «AC di spedizione» o «AC di transito» nella colonna «Ruolo dell’utente che esegue l’operazione» nella tabella all’allegato III del presente regolamento. 4.   Per agevolare l’autorità competente nel processo di registrazione e autorizzazione degli utenti a rappresentare gli operatori o i loro siti nel sistema centrale cui si accede tramite una GUI, il sistema locale dell’autorità competente in questione può eseguire le operazioni elencate nell’allegato II, parte G, se nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente indica che: a) gli utenti che rappresentano gli operatori accedono al sistema centrale tramite un’API utilizzando un sistema locale per la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi a determinate spedizioni di rifiuti, mentre accedono al sistema centrale tramite una GUI per la trasmissione e lo scambio di documenti relativi ad altre spedizioni di rifiuti; b) gli utenti che rappresentano gli operatori accedono al sistema centrale tramite una GUI e l’autorità competente vi accede tramite un’API; c) gli utenti che rappresentano gli operatori possono accedere al sistema centrale tramite un’API utilizzando i software e l’autorità competente vi accede tramite un’API utilizzando un sistema locale. 5.   I sistemi di ispezione devono eseguire le operazioni di cui all’allegato II, parte F, del presente regolamento pertinenti per i dati che tali sistemi dovrebbero ottenere dal sistema centrale. I software devono eseguire le operazioni di cui all’allegato II pertinenti per la portata delle funzionalità che dovrebbero offrire. 6.   L’autorità competente che intende accedere al sistema centrale tramite un’API effettua prove che confermino la capacità del suo sistema locale di eseguire tutte le operazioni pertinenti di cui all’allegato II o di offrire altre funzionalità attuate nel sistema centrale, ove opportuno. 7.   Le prove di cui al paragrafo 6 sono completate almeno 25 giorni lavorativi prima della data a decorrere della quale l’autorità competente intende accedere al sistema centrale tramite un’API. 8.   L’autorità competente comunica per iscritto alla Commissione se le prove di cui al paragrafo 6 sono state completate con esito positivo o meno. 9.   Se nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente ha indicato che tutti gli utenti che rappresentano gli operatori di cui all’, paragrafo 1, con sede legale sotto la giurisdizione dell’autorità competente accedono al sistema centrale tramite un sistema locale, tali utenti accedono al sistema centrale tramite una GUI finché tale autorità competente non completa con esito positivo le prove di cui al paragrafo 6. 10.   L’autorità competente di cui al paragrafo 9 può eseguire altre prove a norma dei paragrafi 7 e 8 per garantire l’interoperabilità tra il sistema locale che gestisce e il sistema centrale. 11.   Se le prove di cui al paragrafo 6 vengono completate con esito positivo, gli utenti di cui al paragrafo 9 accedono al sistema centrale tramite un’API utilizzando il sistema locale dell’autorità competente che ha giurisdizione sugli operatori da loro rappresentati, conformemente alla dichiarazione dell’autorità competente di cui all’, paragrafo 1. Quest’obbligo si applica dopo 25 giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha confermato per iscritto alla Commissione che le prove sono state completate con esito positivo. Nella conferma l’autorità competente può indicare una data specifica successiva a questi 25 giorni lavorativi, nel qual caso gli utenti accedono al sistema centrale tramite un’API a partire da tale data. 12.   I software e i sistemi di ispezione possono eseguire prove per confermare che sono in grado di eseguire tutte le operazioni pertinenti di cui al paragrafo 5 o altre funzionalità attuate nel sistema centrale, ove opportuno.
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