Art. 10
Ruoli
In vigore dal 2 lug 2025
Ruoli
1. I sistemi devono consentire agli operatori e alle autorità di agire ricoprendo uno o più dei ruoli seguenti:
a)
autorità competente di:
i)
spedizione;
ii)
transito;
iii)
destinazione;
b)
produttore di rifiuti;
c)
notificatore;
d)
vettore;
e)
destinatario;
f)
impianto che riceve i rifiuti;
g)
persona che organizza la spedizione;
h)
autorità coinvolta nelle ispezioni.
I software devono consentire agli operatori di agire ricoprendo uno o più dei ruoli di cui al primo comma, lettere b), c) e da e) a g).
2. Gli operatori agiscono nei sistemi o nei software ricoprendo uno o più dei ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a g).
3. Le autorità competenti agiscono nei sistemi o nei software ricoprendo uno o più dei ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a). Se del caso, le autorità competenti possono anche agire nei sistemi ricoprendo uno qualsiasi dei ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a g).
4. Le autorità coinvolte nelle ispezioni agiscono nei sistemi o nei software nel ruolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h).
5. I ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono assegnati come segue, a seconda della dichiarazione dell’autorità competente sulle modalità di accesso al sistema centrale, presentata a norma dell’, paragrafo 1:
a)
accesso al sistema centrale tramite una GUI: assegnazione attraverso il sistema centrale da parte della Commissione;
b)
accesso al sistema centrale tramite un’API: assegnazione secondo le modalità ritenute opportune dall’autorità competente interessata.
6. Il ruolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), è assegnato dalla Commissione attraverso il sistema centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1290:oj#art-10