Art. 5 · Ispezioni, campionamento e prove che gli Stati membri sono tenuti a effettuare

Art. 5

Ispezioni, campionamento e prove che gli Stati membri sono tenuti a effettuare

In vigore dal 2 lug 2025
Ispezioni, campionamento e prove che gli Stati membri sono tenuti a effettuare 1.   Fatti salvi i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2130 (9) e (UE) 2022/2389 (10) della Commissione, ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (11) le piante specificate sono soggette ai controlli fisici di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Il campionamento ai fini dell’esecuzione di prove dei lotti originari di un sito di produzione, almeno quando sono introdotti in uno Stato membro per la prima volta nel corso dell’anno considerato, è effettuato come segue: a) è prelevato almeno un campione da almeno un lotto di ciascun sito di produzione; b) un campione è costituito da almeno 200 piante specificate per lotto; c) se, in una partita, il peso totale dei lotti originari dello stesso sito di produzione del lotto di cui alla lettera a) supera il peso di 200 tonnellate, è prelevato un campione supplementare da un lotto diverso da quello di cui alla lettera a). 3.   Per ciascuna partita sono effettuate ispezioni visive dei tuberi tagliati, come segue: a) è prelevato almeno un campione da almeno un lotto di ciascun sito di produzione rappresentato nella partita; b) un campione è costituito da almeno 200 piante specificate per lotto; c) se, in una partita, il peso totale dei lotti originari dello stesso sito di produzione del lotto di cui alla lettera a) supera il peso di 200 tonnellate, è prelevato un campione supplementare da un lotto diverso da quello di cui alla lettera a); e d) se durante le ispezioni visive si osservano tuberi tagliati che presentano sintomi, tali tuberi tagliati sono prelevati per l’esecuzione di prove di laboratorio. 4.   Le prove sulle piante specificate sono effettuate conformemente allo schema di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193. 5.   Durante l’esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove, e in attesa dei risultati di tali controlli, tutti i lotti di piante specificate originarie dello stesso sito di produzione, compresi i lotti collocati in partite diverse dalla partita del lotto sottoposto a prove, che arrivano allo stesso posto di controllo frontaliero o allo stesso punto di controllo, restano sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti dello Stato membro interessato. 6.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata, nessuno dei lotti di piante specificate originarie dello stesso sito di produzione, compresi i lotti collocati in partite diverse dalla partita del lotto sottoposto a prove, è introdotto nel territorio dell’Unione.
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