Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 lug 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.;
2)
«piante specificate»: tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all’impianto, originari dell’Egitto e destinati all’esportazione nell’Unione;
3)
«zona indenne»: una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante («NPPO») dell’Egitto ha riconosciuto indenne dall’organismo nocivo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (7)
, (8);
4)
«sito di produzione»: un sito di produzione gestito come unità separata a fini fitosanitari, identificato dal suo numero di codice individuale ufficiale e situato in una zona indenne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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