Art. 7
Formulazione di una richiesta motivata
In vigore dal 1 lug 2025
Formulazione di una richiesta motivata
1. Entro 80 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda di accesso ai dati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, tenendo debitamente conto dei prerequisiti di cui all’ e, se del caso, di qualsiasi altra valutazione pertinente a tali fini, decide se sia possibile formulare una richiesta motivata e intraprende una delle azioni seguenti:
a)
formulare una richiesta motivata, trasmetterla al fornitore di dati e notificarne l’invio al ricercatore principale;
b)
informare il ricercatore principale dei motivi per cui non è stato possibile formulare la richiesta motivata.
2. Qualora, in casi debitamente giustificati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento necessiti di più tempo per formulare una richiesta motivata, ne informa il ricercatore principale quanto prima e indica i motivi del ritardo nonché una nuova data per intraprendere le azioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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