Art. 15 · Condivisione e documentazione dei dati

Art. 15

Condivisione e documentazione dei dati

In vigore dal 1 lug 2025
Condivisione e documentazione dei dati 1.   I fornitori di dati notificano entro tre giorni lavorativi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento: a) che l’accesso ai dati richiesti è stato fornito ai ricercatori abilitati, conformemente alla richiesta motivata; b) che l’accesso per i ricercatori abilitati è terminato. 2.   I fornitori di dati forniscono ai ricercatori abilitati tutte le informazioni supplementari necessarie per accedere ai dati richiesti e comprenderli, come codici (codebooks), registri delle modifiche (changelogs) e documentazione architetturale. Nei casi in cui la fornitura di tali informazioni possa comportare una vulnerabilità significativa dei servizi del fornitore di dati, quest’ultimo notifica tale rischio al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e, ove possibile, propone informazioni alternative. 3.   Nel fornire l’accesso ai dati, i fornitori di dati non impongono ai ricercatori abilitati obblighi di gestione dei dati, quali obblighi di archiviazione, conservazione, aggiornamento e cancellazione, né limitazioni all’uso di strumenti analitici standard, che possono ostacolare lo svolgimento della ricerca pertinente, salvo che tali obblighi o limitazioni non siano esplicitamente indicati nella richiesta motivata. 4.   In caso di trattamento di dati personali, i fornitori di dati non impongono ai ricercatori abilitati condizioni relative al trattamento dei dati personali condivisi diverse da quelle specificate nella richiesta motivata.
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