Art. 13
Mediazione
In vigore dal 1 lug 2025
Mediazione
1. Se non concorda con la decisione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alla richiesta di modifica, il fornitore di dati può, entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, richiedere per iscritto a quest’ultimo di prendere parte alla mediazione.
2. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non è obbligato a prendere parte al processo di mediazione.
3. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 comprende una descrizione concisa degli elementi specifici della decisione, come comunicata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, a cui il fornitore di dati si oppone.
4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e il fornitore di dati concordano sulla nomina di un Mediatore e avviano la mediazione entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di mediazione ai sensi del paragrafo 3.
5. Prima di accettare la nomina di un Mediatore, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento verifica che il Mediatore sia imparziale, indipendente e possieda le competenze pertinenti relative al contenuto descritto nella richiesta scritta di cui al paragrafo 1.
6. Il fornitore di dati sostiene tutti i costi della mediazione.
7. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa senza indebito ritardo il ricercatore principale della richiesta di mediazione di cui al paragrafo 1 e può decidere di invitarlo a prendere parte alla mediazione in qualità di parte. Qualora la domanda di accesso ai dati sia stata presentata al coordinatore dei servizi digitali dell’organismo di ricerca, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può invitare quest’ultimo a prendere parte al processo di mediazione. Le parti invitate dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a prendere parte alla mediazione non sono obbligate a parteciparvi.
8. La partecipazione alla mediazione non pregiudica il diritto delle parti di avviare un procedimento giudiziario in qualsiasi momento prima, durante o dopo la mediazione.
9. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento fissa un termine per la mediazione, che non supera i 40 giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell’avvio della mediazione a norma del paragrafo 4.
10. Il Mediatore può porre fine anticipatamente alla mediazione in uno dei casi seguenti:
a)
una delle parti richiede esplicitamente di porre fine alla mediazione;
b)
risulta evidente che il comportamento delle parti durante la mediazione, compreso il fatto di non agire in buona fede, rende improbabile il raggiungimento di un accordo.
11. Qualora la mediazione si concluda con un accordo tra le parti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto di tale accordo e, se del caso, modifica la richiesta motivata e ne informa il ricercatore principale.
12. Qualora le parti non raggiungano un accordo, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento notifica al fornitore di dati che la decisione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alla richiesta di modifica, comunicata da ultimo a norma dell’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, è considerata valida e costituisce la base pertinente per fasi ulteriori del processo e ne informa il ricercatore principale.
13. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento registra in AGORA un resoconto di sintesi della mediazione, redatto dal Mediatore e firmato da tutte le parti. Il resoconto comprende le informazioni seguenti:
a)
la data della richiesta scritta di mediazione da parte del fornitore di dati;
b)
le identità e i recapiti delle parti;
c)
le date di inizio e fine della mediazione;
d)
l’esito della mediazione, incluso l’eventuale accordo raggiunto o il motivo della cessazione della mediazione.
Storico versioni
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