Art. 3 · Quadro metodologico comparativo

Art. 3

Quadro metodologico comparativo

In vigore dal 30 giu 2025
Quadro metodologico comparativo 1.   In sede di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo stabilito all’allegato I. 2.   Gli Stati membri usano il quadro metodologico comparativo per confrontare le misure seguenti, in base alle prestazioni in termini di energia primaria ed emissioni e secondo i costi attribuiti alla loro attuazione: a) misure di efficienza energetica; b) misure che integrano fonti energetiche rinnovabili; c) pacchetti e varianti di queste misure. 3.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri: a) stabiliscono come anno iniziale del calcolo l’anno in cui è eseguito il calcolo; b) usano il periodo di calcolo indicato all’allegato I; c) usano le categorie di costo indicate all’allegato I; d) usano di preferenza, per il costo del carbonio, le previsioni di traiettoria del prezzo del carbonio indicate all’allegato II. 4.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri completano il quadro metodologico comparativo determinando tutti gli elementi seguenti: a) il ciclo di vita economico stimato degli edifici e degli elementi edilizi; b) il tasso di sconto; c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi della manodopera; d) i fattori lungimiranti di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile o i fattori lungimiranti di ponderazione in conformità dell’allegato I della direttiva (UE) 2024/1275 e i fattori di emissione di gas a effetto serra; e) l’evoluzione stimata dei prezzi dell’energia per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento; f) i fattori di emissione di inquinanti atmosferici, nello specifico quelli per il PM2,5 e i NOx. 5.   Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non sono ancora stati stabiliti requisiti minimi specifici di prestazione energetica. 6.   Gli Stati membri eseguono un’analisi per determinare la sensibilità del risultato del calcolo alle variazioni dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l’impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per la prospettiva macroeconomica e quella finanziaria di cui all’, paragrafo 1, nonché idealmente anche alle variazioni di altri parametri che si prevede abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l’evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.
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