Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 giu 2025
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva (UE) 2024/1275, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«costo globale»: somma del valore attuale dei costi dell’investimento iniziale, dei costi di gestione, dei costi di sostituzione (riferiti all’anno di inizio) e degli eventuali costi di gestione dei rifiuti, a cui si aggiungono, per il calcolo a livello macroeconomico, i costi delle emissioni di gas a effetto serra e le esternalità sanitarie e ambientali dell’uso dell’energia;
2)
«costo dell’investimento iniziale»: tutti i costi incorsi fino al momento in cui l’edificio o l’elemento edilizio è consegnato al cliente, pronto per l’uso. Vi sono compresi i costi per la progettazione, l’acquisto degli elementi edilizi, il collegamento delle forniture, l’installazione e i processi di messa in servizio;
3)
«costo dell’energia»: costo annuale dell’energia, che include il prezzo dell’energia, le tariffe di capacità, le tariffe di rete e le imposte nazionali, tenendo conto del costo delle quote di gas a effetto serra;
4)
«costo di funzionamento»: tutti i costi connessi con il funzionamento dell’edificio, fra cui le spese annuali per assicurazioni, utenze di servizi pubblici, altri oneri fissi e fiscalità;
5)
«costo di manutenzione»: costo annuale delle misure volte a conservare e ripristinare la qualità desiderata dell’edificio o dell’elemento edilizio, compresi i costi annuali di ispezione, pulizia, regolazioni, riparazioni e materiale di consumo;
6)
«costo di gestione»: costi annuali di manutenzione, di funzionamento e dell’energia;
7)
«costo di gestione dei rifiuti»: costo dell’edificio o dell’elemento edilizio alla fine della vita, che include lo smantellamento, la rimozione degli elementi edilizi non ancora giunti a fine vita, il trasporto, lo smaltimento e il riciclaggio;
8)
«costo di sostituzione»: investimento finalizzato a sostituire un elemento edilizio, sulla base del ciclo di vita economico stimato durante il periodo di calcolo;
9)
«costo annuale»: somma dei costi di gestione e dei costi di sostituzione sostenuti annualmente;
10)
«costo delle emissioni di gas a effetto serra»: valore monetario del danno ambientale causato dalle emissioni di CO2 relative al consumo di energia negli edifici;
11)
«esternalità ambientali e sanitarie dell’uso di energia»: valore monetario, ma non solo, dei danni alla salute e all’ambiente causati dalle emissioni di PM2,5 e NOx relative al consumo di energia negli edifici;
12)
«edificio di riferimento»: edificio, ipotetico o reale, che costituisce l’edificio tipo nello Stato membro in termini di geometria e sistemi, prestazione energetica dell’involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura dei costi ed è rappresentativo delle condizioni climatiche e dell’ubicazione geografica;
13)
«tasso di sconto»: valore specifico per comparare il valore del denaro in date diverse, espresso in termini reali;
14)
«fattore di sconto»: coefficiente di moltiplicazione, derivato dal tasso di sconto, usato per convertire un flusso di cassa in un determinato momento nel suo valore equivalente alla data iniziale;
15)
«anno iniziale»: anno a partire dal quale è determinato il periodo di calcolo;
16)
«periodo di calcolo»: periodo di tempo considerato per il calcolo, generalmente espresso in anni;
17)
«valore residuo dell’edificio»: somma dei valori residui degli elementi edilizi al termine del periodo di calcolo;
18)
«evoluzione dei prezzi»: evoluzione nel tempo dei prezzi dell’energia, dei prodotti, dei sistemi per l’edilizia, dei servizi, della manodopera, della manutenzione e di altri costi, che può differire dal tasso di inflazione;
19)
«misura di efficienza energetica»: modifica apportata all’edificio o all’elemento edilizio che risulta nella riduzione del relativo uso di energia finale;
20)
«pacchetto»: insieme di misure di efficienza energetica o di misure basate sulle fonti rinnovabili di energia, o di entrambe, applicato a un edificio di riferimento;
21)
«variante»: risultato globale e descrizione di un insieme completo di misure o di pacchetti applicato a un edificio, che può consistere di una combinazione di misure sull’involucro dell’edificio, tecniche passive, misure sui sistemi per l’edilizia o misure basate sulle fonti rinnovabili di energia, oppure una loro combinazione;
22)
«sottocategorie di edifici»: categorie di tipi di edifici più differenziate per dimensioni, età, materiali costruttivi, modelli d’uso, zona climatica o secondo altri criteri rispetto a quelli stabiliti nell’allegato I, punto 6, della direttiva (UE) 2024/1275, in funzione delle quali sono definiti gli edifici di riferimento.
Storico versioni
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