Art. 8 · Informazioni desunte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza

Art. 8

Informazioni desunte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza

In vigore dal 30 giu 2025
Informazioni desunte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza Per ogni anno civile di cui all’, paragrafo 1, all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE sono trasferite le informazioni seguenti relative all’indicatore di predisposizione all’intelligenza a decorrere dalla data di applicazione dell’atto delegato della Commissione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275, conformemente al formato di cui all’allegato I e alle formule di cui all’allegato II del presente regolamento: a) numero di edifici che hanno ricevuto un indicatore di predisposizione all’intelligenza; b) punteggio medio dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza degli edifici di cui alla lettera a); c) punteggio medio per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e delle prestazioni complessive nella fase d’uso degli edifici di cui alla lettera a); d) punteggio medio per l’adeguamento alle esigenze dell’occupante degli edifici di cui alla lettera a); e) punteggio medio per l’adeguamento ai segnali della rete degli edifici di cui alla lettera a).
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