Art. 5 · Informazioni desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale

Art. 5

Informazioni desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale

In vigore dal 30 giu 2025
Informazioni desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale 1.   Per ogni anno civile di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri trasferiscono all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE le informazioni seguenti relative agli attestati di prestazione energetica: a) quota di edifici nel parco immobiliare nazionale complessivo coperta da attestati di prestazione energetica validi; b) numero di attestati di prestazione energetica rilasciati; c) superficie coperta totale degli edifici cui sono stati rilasciati attestati di prestazione energetica (in m2); d) consumo medio annuo di energia primaria calcolato sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in kWh/m2 anno); e) consumo cumulativo di energia primaria calcolato sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in MWh/anno); f) consumo medio annuo di energia finale calcolato sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in kWh/m2 anno); g) consumo cumulativo di energia finale calcolato sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in MWh/anno); h) fabbisogno energetico medio calcolato sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in kWh/m2 anno); i) produzione cumulativa di energia rinnovabile in loco calcolata sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in MWh/anno); j) emissioni operative cumulative di gas a effetto serra calcolate sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in t CO2eq/anno); k) emissioni operative medie di gas a effetto serra sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in kg CO2eq/m2 anno); l) potenziale di riscaldamento globale (GWP) medio nel corso del ciclo di vita, se disponibile, sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati (in kg CO2eq/m2); m) numero di edifici capaci di reagire a segnali esterni, per classe energetica, sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati; n) numero di edifici con un sistema interno di distribuzione del calore capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, sulla base degli attestati di prestazione energetica rilasciati. 2.   Gli Stati membri trasferiscono all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE le informazioni pubbliche, aggregate e anonimizzate, sul numero totale di edifici o unità immobiliari o sulla superficie coperta totale del parco immobiliare nazionale. 3.   Gli Stati membri forniscono una panoramica generale dei regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica nel formato di cui all’allegato I del presente regolamento. La panoramica è fornita contestualmente al primo trasferimento di informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE e successivamente ogniqualvolta sia necessario aggiornarla a seguito di modifiche dei regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica.
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