Art. 4 · Portata e livello di aggregazione delle informazioni da trasferire

Art. 4

Portata e livello di aggregazione delle informazioni da trasferire

In vigore dal 30 giu 2025
Portata e livello di aggregazione delle informazioni da trasferire 1.   Gli Stati membri trasferiscono le informazioni caricate nella rispettiva banca dati nazionali nel corso dell’anno civile precedente (anno del trasferimento di informazioni meno uno). 2.   Le informazioni da trasferire sono a livello di paese e non includono dati personali ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. 3.   L’aggregazione delle informazioni a livello di paese avviene secondo le formule di cui all’allegato II.
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