Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2025
Il regolamento (UE) n. 228/2013 è così modificato: 1) all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Nel caso in cui una calamità naturale eccezionale o un evento meteorologico grave distrugga in tutto o in parte la capacità di produzione agricola in una regione ultraperiferica, uno Stato membro può, applicando il principio di forza maggiore o circostanze eccezionali, presentare alla Commissione una proposta di modifica del programma POSEI per consentire ai beneficiari interessati di continuare a ricevere sostegno nel quadro del programma POSEI durante tutto il periodo di ripristino sotto forma di misure a favore delle produzioni agricole locali di cui all’articolo 19. L’attuazione di tali modifiche del programma POSEI è soggetta a un riesame annuale e al monitoraggio dei progressi compiuti da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, che agiscono in stretta collaborazione.» ; 2) all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   In caso di modifica del programma in conformità dell’articolo 6, paragrafo 5, i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall’evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo durante tutto il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività, a condizione che si impegnino formalmente a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.» ; 3) all’articolo 22 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   In deroga all’articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), Mayotte può approvare le domande di sostegno dopo il 30 giugno 2025. 4.   Nel programma di sviluppo rurale di Mayotte, il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) previsto per la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non supera il contributo totale del FEASR a tale programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022. (*1)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).»."
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