Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all’Unione e a Orizzonte Europa contenuti in tali definizioni si intendono fatti, rispettivamente, alla Comunità dell’energia atomica («Comunità») e al programma Euratom 2026-2027. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, per «programma di lavoro» s’intende il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma Euratom 2026-2027 a norma dell’ del presente regolamento. Tutti i riferimenti al regolamento (UE) 2021/695 contenuti nel presente regolamento sono fatti alla versione in vigore al 23 giugno 2025.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:1304:oj#art-2