Art. 13 · Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

Art. 13

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

In vigore dal 23 giu 2025
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento 1.   I destinatari dei finanziamenti del programma Euratom 2026-2027 rendono nota l’origine di tali fondi e garantiscono la visibilità dei finanziamenti della Comunità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Euratom 2026-2027, sulle azioni svolte a titolo del programma Euratom 2026-2027 e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all’individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. 3.   La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati di ricerca e innovazione del programma Euratom 2026-2027 e delle conoscenze finalizzate ad accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato, approfondire la collaborazione nel settore della ricerca e potenziare l’impatto di tale programma. 4.   Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom 2026-2027 contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
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