Art. 11 · Programmi di lavoro

Art. 11

Programmi di lavoro

In vigore dal 23 giu 2025
Programmi di lavoro 1.   Le azioni indirette del programma Euratom 2026-2027 sono attuate per mezzo di programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. La Commissione adotta programmi di lavoro per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 4. 2.   Oltre ai requisiti di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro includono, se del caso, quanto segue: a) un’indicazione dell’importo assegnato a ciascun’azione e un calendario indicativo di attuazione; b) per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi totali ammissibili; c) eventuali obblighi supplementari facenti capo ai beneficiari a norma degli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2021/695; d) un approccio pluriennale e orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione. 3.   La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale relativo alle azioni dirette intraprese dal JRC conformemente alla decisione 96/282/Euratom.
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