Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 giu 2025
I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni di etanolo originario del Pakistan, attualmente classificato ai codici NC ex 2207 10 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. ottenuto a partire da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE) ed ex 2207 20 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE), ad eccezione dell’etanolo per carburanti di cui ai codici TARIC 2207 10 00 11 (alcole etilico derivato da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, esclusi i prodotti con un tenore d’acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376) e 2207 20 00 11 (alcole etilico derivato da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, esclusi i prodotti con un tenore d’acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376), si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo di due anni.
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