Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 giu 2025
1.   Una misura dello strumento per gli appalti internazionali («misura IPI»), sotto forma di esclusione delle offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1031, è imposta in tutte le procedure di appalto pubblico nell’Unione aventi per oggetto l’acquisto di dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell’IVA. 2.   La misura IPI di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e a tutti gli enti aggiudicatori dell’Unione, fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1031.
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