Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 giu 2025
1.   Le merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencate nell’allegato I importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio doganale supplementare ad valorem del 50 %, che deve applicarsi in aggiunta all’aliquota della tariffa doganale comune applicabile. Tali merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non sono ammissibili a dazi all’importazione inferiori in caso di quantitativi limitati (contingenti tariffari), qualora tali dazi si applichino in virtù degli obblighi dell’Unione ai sensi dell’accordo OMC o siano aperti dall’Unione ad altro titolo. 2.   Le merci classificate con i codici NC di cui all’allegato II importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio all’importazione nel modo seguente: a) per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102: i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026; ii) 6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027; iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028; iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2028; b) per quanto riguarda le merci di cui ai codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90: i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026; ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027; iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028; iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2028. 3.   In deroga al paragrafo 2, se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) di tale paragrafo raggiungono le soglie seguenti, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello indicato rispettivamente al punto iv) della lettera a) o della lettera b) di tale paragrafo per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione: a) 2,7 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026; b) 1,8 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027; c) 0,9 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità di controllo dei volumi delle importazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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