Art. 1
In vigore dal 17 giu 2025
Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
1)
all’articolo 4 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, per il triennio che comprende gli anni civili dal 2025 al 2027, il costruttore, anche laddove sia membro di un raggruppamento, provvede affinché le sue emissioni specifiche medie di CO2 in tale periodo non superino l’obiettivo specifico per le emissioni per il medesimo periodo.
Tali emissioni specifiche medie di CO2 sono calcolate come la media nel triennio delle emissioni specifiche medie annue di CO2, ponderata in base al numero di veicoli di nuova immatricolazione per il costruttore in ciascun anno civile.
L’obiettivo specifico per le emissioni è calcolato come la media nel triennio degli obiettivi specifici annui per le emissioni determinati in conformità dell’allegato I, parte A o B, punto 6.3, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell’articolo 10, in conformità di tale deroga, ponderata in base al numero di veicoli di nuova immatricolazione per il costruttore in ciascun anno civile.
Per ogni anno civile in cui il costruttore ha fatto parte di un raggruppamento, le emissioni specifiche medie annue di CO2 e l’obiettivo specifico annuo per le emissioni da utilizzare per tali calcoli sono i valori per tale raggruppamento.»
;
2)
all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, l’accordo per la costituzione di un raggruppamento per l’anno civile 2025 o 2026 può essere concluso fino al 31 dicembre 2027.»
;
3)
all’articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, per gli anni civili dal 2025 al 2027 la Commissione impone di versare un’indennità per le emissioni in eccesso al costruttore le cui emissioni specifiche medie di CO2 in tale triennio superino il suo obiettivo specifico per le emissioni durante il periodo tra il 2025 e il 2027.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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