Art. 2
Spinarolo (Squalus acanthias)
In vigore dal 13 giu 2025
Spinarolo (Squalus acanthias)
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm.
Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a tale misura non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
Storico versioni
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