Art. 2 · Spinarolo (Squalus acanthias)

Art. 2

Spinarolo (Squalus acanthias)

In vigore dal 13 giu 2025
Spinarolo (Squalus acanthias) In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm. Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a tale misura non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
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