Art. 1
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 12 giu 2025
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013
Nel regolamento (UE) n. 575/2013, l’articolo 520 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 520 bis
Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
Fino al 1o gennaio 2027 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all’8 luglio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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