Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 giu 2025
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE. b) agli attestati d’iscrizione rilasciati ai sensi dell’ della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell’Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell’Unione su presentazione della domanda; c) alle carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell’ della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e alle carte di soggiorno permanente rilasciate ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Il presente regolamento non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità pari o inferiore a sei mesi.
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