Art. 12 · Monitoraggio

Art. 12

Monitoraggio

In vigore dal 12 giu 2025
Monitoraggio 1.   Entro l’11 luglio 2026, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti, ivi compreso il suo impatto sui diritti fondamentali. 2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per tale monitoraggio.
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