Art. 6 · Comunicazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione a operare come APA o ARM

Art. 6

Comunicazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione a operare come APA o ARM

In vigore dal 12 giu 2025
Comunicazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione a operare come APA o ARM L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente informa per via elettronica il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM della sua decisione di rilasciare o rifiutare tale autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione motivata di cui all’articolo 27 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
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