Art. 4
Informazioni supplementari che devono essere fornite dal richiedente un’autorizzazione come APA o ARM
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni supplementari che devono essere fornite dal richiedente un’autorizzazione come APA o ARM
Su richiesta dell’ESMA o, se del caso, dell’autorità nazionale competente, il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM fornisce a tale autorità le informazioni supplementari di cui l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente necessita per procedere alla valutazione della domanda di autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta.
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