Art. 5 · Commissioni differenziate

Art. 5

Commissioni differenziate

In vigore dal 12 giu 2025
Commissioni differenziate 1.   I fornitori di dati di mercato possono applicare commissioni differenziate soltanto se le stesse sono determinate sulla base di una categorizzazione dei clienti e purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) i criteri utilizzati per stabilire le categorie si basano su elementi fattuali, facilmente verificabili e sufficientemente generici da essere applicabili a un gruppo di clienti; b) il margine per i dati di mercato, stabilito conformemente all’, è lo stesso per tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria; c) le differenze tra le categorie sono chiare e i clienti sono in grado di comprendere la categoria a cui appartengono; d) a ogni cliente è applicabile una sola categoria. 2.   In caso di costi aggiuntivi multipli e significativamente diversi per la fornitura di dati di mercato allo stesso cliente, i fornitori di dati di mercato possono aggiungere alla commissione applicabile una maggiorazione determinata dai costi aggiuntivi sostenuti. 3.   I fornitori di dati di mercato possono concedere sconti o altre riduzioni temporanee delle commissioni soltanto a condizione che tali sconti o riduzioni si basino su elementi fattuali, facilmente verificabili e sufficientemente generici da interessare più di un cliente.
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