Art. 5
Commissioni differenziate
In vigore dal 12 giu 2025
Commissioni differenziate
1. I fornitori di dati di mercato possono applicare commissioni differenziate soltanto se le stesse sono determinate sulla base di una categorizzazione dei clienti e purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
i criteri utilizzati per stabilire le categorie si basano su elementi fattuali, facilmente verificabili e sufficientemente generici da essere applicabili a un gruppo di clienti;
b)
il margine per i dati di mercato, stabilito conformemente all’, è lo stesso per tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria;
c)
le differenze tra le categorie sono chiare e i clienti sono in grado di comprendere la categoria a cui appartengono;
d)
a ogni cliente è applicabile una sola categoria.
2. In caso di costi aggiuntivi multipli e significativamente diversi per la fornitura di dati di mercato allo stesso cliente, i fornitori di dati di mercato possono aggiungere alla commissione applicabile una maggiorazione determinata dai costi aggiuntivi sostenuti.
3. I fornitori di dati di mercato possono concedere sconti o altre riduzioni temporanee delle commissioni soltanto a condizione che tali sconti o riduzioni si basino su elementi fattuali, facilmente verificabili e sufficientemente generici da interessare più di un cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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