Art. 3 · Principi per la fissazione di un margine ragionevole per i dati di mercato

Art. 3

Principi per la fissazione di un margine ragionevole per i dati di mercato

In vigore dal 12 giu 2025
Principi per la fissazione di un margine ragionevole per i dati di mercato 1.   Il margine ragionevole per i dati di mercato costituisce l’utile operativo. 2.   Il margine ragionevole per i dati di mercato: a) è fissato in percentuale dei costi totali; b) non supera in modo sproporzionato i costi totali; c) per i fornitori di dati di mercato che offrono servizi diversi dalla produzione e dalla diffusione di dati di mercato, è ragionevolmente comparabile all’utile operativo attribuibile all’attività complessiva svolta dal fornitore di dati di mercato. 3.   Il margine ragionevole è ottenuto fissando commissioni per i dati di mercato a un livello che consenta l’accesso ai dati al massimo numero di clienti dei dati di mercato.
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