Art. 20
Unità di conteggio
In vigore dal 12 giu 2025
Unità di conteggio
1. I fornitori di dati di mercato indicano, nella loro politica in materia di dati di mercato e nel modello di cui all’allegato I, la commissione per i dati di mercato per singola unità di conteggio applicata per misurare la fornitura di dati di mercato.
2. L’unità di conteggio utilizzata da un fornitore di dati di mercato per tali dati è univoca per ciascun tipo di dati di mercato, compresi, se del caso, i dati destinati alla visualizzazione e i dati non destinati alla visualizzazione, e si basa sui costi di produzione e distribuzione del tipo di dati di mercato in questione.
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