Art. 17 · Informazioni da includere nella politica in materia di dati di mercato

Art. 17

Informazioni da includere nella politica in materia di dati di mercato

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni da includere nella politica in materia di dati di mercato 1.   I fornitori di dati di mercato mettono a disposizione del pubblico una politica in materia di dati di mercato che divulga tutte le informazioni pertinenti all’offerta di dati di mercato in termini chiari e inequivocabili. Tali informazioni includono: a) il tariffario delle commissioni per la fornitura dei dati di mercato; b) i termini e le condizioni della fornitura di dati di mercato, compreso qualsiasi servizio indiretto necessario per accedere ai dati di mercato; c) i termini e le condizioni dell’audit di cui all’. 2.   Le informazioni sull’offerta di dati di mercato comunicate nella politica in materia di dati di mercato consentono ai clienti dei dati di mercato di comprendere le commissioni e i termini e le condizioni ad essi applicabili prima della conclusione di un accordo sui dati di mercato.
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