Art. 16 · Modifiche unilaterali delle commissioni e delle condizioni

Art. 16

Modifiche unilaterali delle commissioni e delle condizioni

In vigore dal 12 giu 2025
Modifiche unilaterali delle commissioni e delle condizioni 1.   Qualora i termini e le condizioni dell’accordo sui dati di mercato consentano al fornitore di dati di mercato di modificare unilateralmente le commissioni o le condizioni per la fornitura di tali dati, detta modifica è notificata al cliente dei dati di mercato almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore. 2.   Se le modifiche di cui al paragrafo 1 comportano commissioni e condizioni meno favorevoli per il cliente dei dati di mercato, quest’ultimo ha il diritto di recedere dall’accordo sui dati di mercato senza incorrere in commissioni supplementari o sanzioni. Tale diritto è specificato nell’accordo sui dati di mercato.
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