Art. 14 · Sanzioni

Art. 14

Sanzioni

In vigore dal 12 giu 2025
Sanzioni 1.   I fornitori di dati di mercato indicano chiaramente nell’accordo sui dati di mercato le violazioni dei diritti e degli obblighi derivanti da tale accordo cui sono applicabili sanzioni. 2.   L’ammontare delle sanzioni non supera in maniera irragionevole le commissioni che il cliente avrebbe sostenuto qualora avesse rispettato l’accordo sui dati di mercato. 3.   La richiesta di pagamento di una sanzione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole rispetto al momento della commissione della violazione, non superiore a cinque anni dalla data di notifica di un audit, ed è basata su prove evidenti della violazione stessa.
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