Art. 3 · Trasmissione dei dati in tempo reale

Art. 3

Trasmissione dei dati in tempo reale

In vigore dal 12 giu 2025
Trasmissione dei dati in tempo reale [Articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I contributori di dati trasmettono i dati di input ai centri dati dei CTP quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e senza ritardi artificiali. 2.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input pre-negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’ordine con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera. 3.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite in una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’operazione con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera. 4.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale della ricezione della segnalazione dell’operazione dall’impresa di investimento o dal soggetto di pubblicazione designato con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera. 5.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le obbligazioni e al CTP per i derivati OTC i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite in una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 500 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’esecuzione dell’operazione corrispondente. 6.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le obbligazioni e al CTP per i derivati OTC i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 500 millisecondi dopo la marcatura temporale della ricezione della segnalazione dell’operazione dall’impresa di investimento o dal soggetto di pubblicazione designato.
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