Art. 24 · Condizioni per la ripresa della ridistribuzione dei ricavi e per la messa a disposizione dei ricavi trattenuti maggiorati degli interessi

Art. 24

Condizioni per la ripresa della ridistribuzione dei ricavi e per la messa a disposizione dei ricavi trattenuti maggiorati degli interessi

In vigore dal 12 giu 2025
Condizioni per la ripresa della ridistribuzione dei ricavi e per la messa a disposizione dei ricavi trattenuti maggiorati degli interessi [Articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Qualora constati, sulla base delle informazioni supplementari fornite dal contributore di dati conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, e all’, paragrafo 2, terzo comma, che i requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014 non sono stati violati, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati ridistribuisce i ricavi trattenuti, maggiorati degli interessi, entro due settimane dalla decisione definitiva di cui all’, paragrafo 3. 2.   Ai fini del calcolo degli interessi di cui al paragrafo 1, il CTP tiene conto del tasso medio sui depositi presso la Banca centrale europea o, se il CTP è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, del tasso di interesse ufficiale per i crediti overnight applicato dalla banca centrale dello Stato membro in cui il CTP è stabilito, nel periodo di sospensione del regime di ridistribuzione dei ricavi.
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