Art. 23 · Procedura per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi

Art. 23

Procedura per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi

In vigore dal 12 giu 2025
Procedura per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi [Articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati che ha riscontrato una violazione grave e ripetuta da parte di un contributore di dati dei criteri di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), ne informa il contributore di dati quanto prima e, in ogni caso, entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha constatato tale violazione grave e ripetuta. Nella notifica al contributore di dati, il CTP: a) individua le segnalazioni di operazioni o le segnalazioni di ordini in relazione alle quali si ritiene che il contributore di dati abbia commesso una violazione e il numero di giorni per i quali la ridistribuzione dei ricavi può essere sospesa; b) fornisce informazioni al contributore di dati a sostegno della propria valutazione. Entro una settimana dalla notifica di cui al primo comma, il contributore di dati può fornire al CTP informazioni supplementari volte a cercare di dimostrare che i requisiti in materia di dati non sono stati violati o che si è verificata una circostanza eccezionale di cui all’, paragrafo 2, e chiedere al CTP di riesaminare la sua valutazione sulla base di tali informazioni supplementari. Il CTP riesamina la propria valutazione tenendo conto delle informazioni supplementari fornite dal contributore di dati e, qualora ritenga che le informazioni non siano complete, fissa un termine entro il quale il contributore di dati deve fornire informazioni supplementari. 2.   L’ultimo giorno del periodo in relazione al quale i ricavi sono ridistribuiti, il CTP redige la propria valutazione finale concernente l’eventualità o meno che siano soddisfatti i criteri per la sospensione temporanea della partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi, conformemente all’, paragrafo 1. Il CTP informa il contributore di dati della propria valutazione finale entro due giorni lavorativi dall’ultimo giorno del periodo in relazione al quale i ricavi sono ridistribuiti. Il CTP informa il contributore di dati dei motivi della propria valutazione finale, compresi i requisiti in materia di dati considerati oggetto di violazione, e specifica l’importo dei ricavi che possono essere trattenuti. Entro una settimana dalla ricezione delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, il contributore di dati può fornire al CTP informazioni supplementari atte a dimostrare che i requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014 non sono stati violati o che si è verificata una circostanza eccezionale di cui all’, paragrafo 2, e chiedere al CTP di riesaminare la sua valutazione finale sulla base delle informazioni supplementari. Il CTP riesamina la propria valutazione finale tenendo conto delle informazioni supplementari fornite dal contributore di dati e, qualora ritenga che le informazioni non siano complete, fissa un termine entro il quale il contributore di dati deve fornire informazioni supplementari. 3.   Il CTP informa il contributore di dati interessato in merito alla propria decisione definitiva concernente la sospensione della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi entro due settimane dalla comunicazione al contributore di dati della valutazione finale di cui al paragrafo 2, secondo comma. Il CTP che decide in via definitiva di sospendere un contributore di dati dal regime di ridistribuzione dei ricavi può ridistribuire i ricavi trattenuti agli altri contributori di dati ammissibili nella finestra di ridistribuzione a seguito di tale decisione.
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