Art. 21
Metodologia per la determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire
In vigore dal 12 giu 2025
Metodologia per la determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire
[Articolo 27 nonies, paragrafo 7 e paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per ciascun contributore di dati ammissibile, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati somma i risultati delle moltiplicazioni delle ponderazioni per i volumi di negoziazione, come stabilito agli articoli da 18 a 20.
2. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina la somma totale dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 1 per tutti i contributori di dati ammissibili.
3. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati divide la somma per contributore di dati, come indicato al paragrafo 1, per la somma totale, come indicato al paragrafo 2. Le percentuali risultanti per ciascun contributore di dati sono moltiplicate per l’importo totale dei ricavi da ridistribuire.
Storico versioni
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